Lo Statuto

Sezione in allestimento: segue bozza dello statuto

 

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE “GRUPPO SMALP”


ARTICOLO 1 – Denominazione e sede dell’associazione.
1. E’ costituita L’Associazione “GRUPPO SMALP”.
2. L’ Associazione e apartitica, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
3. L’attività dell’Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile e dalla L.R. n. 28/1996.
4. L’Associazione ha sede in Aosta (AO), via _____ N ___, con la facoltà di spostarla, per motivi di esigenze particolari, in altra località.



ARTICOLO 2 – Scopi dell’Associazione
La scelta del nome ‘Gruppo’ sta a significare l’intenzione di continuità all’Associazione d’Arma degli Alpini (ovvero Associazione Nazionale Alpini da ora nominata in ANA) e contestualmente sottolineando la propria identità di Allievi della Scuola Militare Alpina (da ora in poi nominata come Smalp). Per questo motivo riportiamo l’articolo 2 dello Statuto dell’ANA nel quale ci riconosciamo

 

a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza;
c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e della autonomia decisionale.



A questo aggiungiamo

f) essere riconosciuta come Gruppo dell’ANA con la peculiarità di non avere il vincolo territoriale ma di appartenenza al reparto ovvero alla Smalp.
g) recuperare fratelli non iscritti all’ANA, lontani dalle sue attività associative cercando di riavvicinarli al mondo alpino facendo leva sul profondo legame che la Smalp ha saputo creare coinvolgendoli nelle attività e negli incontri del Gruppo.
h) favorire incontri di corso o intercorso, di reparto, sezionali o interterritoriali, escursioni e ascensioni, rafforzando e rinnovando il legame di amicizia nato alla Smalp o presso i reparti di assegnazione;
i) promuovere corsi di aggiornamento specialistici (escursionismo, orientiring,  trasmissioni..) per i propri soci ordinari;
l) mettere a disposizione l’esperienza acquisita per avvicinare i giovani alla montagna, per fargli conoscere le nostre vallate e le nostre tradizioni alpine;
n) sviluppare e promuovere relazioni ed accordi con altre associazioni legate al mondo alpino (associazioni di reparto, CAI, comunità montane, associazioni onlus, proloco..) al fine di creare cooperazione e dare visibilità alle attività dell’Associazione ‘Gruppo Smalp’.

 

 

ARTICOLO 3 – Attività dell’Associazione
1. L’Associazione “Gruppo Smalp”, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere:
- La partecipazione alle Adunata Nazionale degli Alpini;
- Il raduno annuale del Gruppo Smalp, normalmente il secondo week end di luglio accompagnato da ascensione o analoga attività escursionistica;
- Incontri di corso o intercorso promossi dai propri associati.
- Incontri di Reparto promossi da altre associazioni o da membri del ‘Gruppo Smalp’.
- Escursioni/Ascensioni di corso o intercorso, collettive in un'unica località o da svolgersi contemporaneamente in diverse località;
- Corsi di formazione o aggiornamento rivolte ai propri soci;
- Altre manifestazioni alpine segnalate dall’Associazione.
2. L’associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

 

ARTICOLO 4 – Requisiti di ammissione
1. TIPOLOGIE DI ASSOCIATI
a) SOCI FONDATORI:
- Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti alle riunioni costitutive dell'Associazione. Essi sono garanti e responsabili dello statuto. Sono Soci di Diritto del Consiglio Direttivo e pertanto hanno diritto di voto alla carica del Presidente al pari degli alfieri eletti dai soci. Fra i soci fondatori verranno elette  le prime cariche sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere) per il funzionamento dell'Associazione nel suo primo periodo di vita.
b) SOCI ORDINARI:
- gli alpini di ogni ordine e grado, in servizio ed in congedo, che abbiano frequentato la Smalp (AUC – ACS) sia che abbiano completato un corso sia che non lo abbiano completato.
- Gli ufficiali, Sottufficiali che abbiano comandato a qualsiasi titolo plotoni, compagnia o reparto della SMALP
- alpini semplici, caporali, caporali istruttori che abbiano fatto parte delle compagnie Smalp.
c) SOCI ONORARI:
- i soci onorari sono nominati ad insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo su segnalazione da parte degli Alfieri.
- i militari di ogni ordine e grado, in servizio ed in congedo, appartenenti a tutte le Armi e specialità dell’Esercito Italiano e/o alle altre Forze Armate e/o Corpi armati dello Stato.
- Possono essere anche Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati che intendono aderire al sodalizio ed alle sue finalità.
d) SOCI ISTRUTTURI:
- i militari di ogni ordine e grado, in servizio ed in congedo, appartenenti alle Truppe Alpine che prestano la loro esperienza ed il loro tempo per partecipare ai corsi di formazione organizzati dal ‘Gruppo Smalp’ e rivolti ai soci effettivi ed ai soci allievi.
- Accompagantori di Media Montagna e Guide Alpine che aderiscono all'iniziativa.
e) SOCI SIMPATIZZANTI:
- i familiari di alpini di ogni ordine e grado nonché tutti coloro che desiderano adoperarsi per la tutela e la diffusione della memoria e delle tradizioni della SMALP.
- Possono essere anche Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati che intendono aderire al sodalizio ed alle sue finalità.
f) SOCI ALLIEVI
- giovani che partecipano ai corsi di formazione promossi, ideati, realizzati o in collaborazione del ‘Gruppo Smalp’

2. L’ammissione dei soci è subordinata all'accettazione senza riserve del presente statuto.
3. E’ esclusa una partecipazione temporanea all’Associazione.
4. Non è richiesta l’iscrizione all’ANA.Tutti gli iscritti sono invitati comunque a iscriversi presso le proprie Sezioni. Qualora l'ANA riconosca il Gruppo SMALP come gruppo ufficiale dell'Associazione i già iscritti si impegnano a rinnovare la suddetta mentre ai non iscritti verrà richiesto l'accettazione dello Statuto ANA ed un contributo (indicato dall'ANA, presumibilmente di 15€) da versare al Gruppo Smalp il quale rigirerà lo stesso alla Segreteria dell'Associazione Nazionale Alpini.
Spetterà all'ANA in base alle proprie direttive l'assegnazione del titolo di iscritto (Socio ordinario o Amico degli alpini).

 

ARTICOLO 5 – Diritti e doveri dei soci
1. L’Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall’Associazione.
4. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto nelle votazioni di Corso e nei sondaggi on-line.
5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione.
6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell’Associazione.

 

ARTICOLO 6 – Esclusione del socio
1. Chiunque aderisce all’Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
2. Non è possibile escludere i Soci Fondatori.
3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all’interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, che decide in via definitiva.

 

ARTICOLO 7 – Risorse economiche dell’Associazione
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- Quota associativa;
- Contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- Contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- Contributi di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- Beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell’Associazione;
- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. L’importo della quota associativa, se deliberata dall’Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo. Qualora il ‘Gruppo Smalp’ venga riconosciuto come gruppo effettivo dell’ANA, i soci già iscritti ANA si impegnano a rimanere iscritti alla Sezione di appartenenza mentre i non iscritti saranno tenuti a versare la quota integrativa richiesto e stabilito dall’ ANA (presumibilmente di 15€) che il ‘Gruppo Smalp’ verserà alla Sede centrale nelle modalità richieste.
3. L’aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell’Associazione.
4. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi de gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

ARTICOLO 8 – Bilancio dell’Associazione
1. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo:
3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.
4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione e pubblicati nell’area riservata del sito per poter essere consultati da ogni associato.

 

ARTICOLO 9 – Organi dell’Associazione
1. Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei soci;
- La Segreteria o Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Cassiere/Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei conti;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Gli Alfieri dei corsi;
- I Furieri (ovvero i referenti tecnici dei singoli corsi);
- Il Comitato Tecnico;
- Gli istruttori (Guide alpine, Accompagantori di Media Montagna, alpini istruttori in servizio)
2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

 

ARTICOLO 10 - Elezioni
1. Hanno diritto di voto i soli Soci ORDINARI in regola col pagamento della quota associativa annuale.
2. Modalità delle Elezioni: poiché i soci risiedono in tutta Italia le votazioni avverranno on-line nell’apposita area riservata ad i soci del ‘Gruppo Smalp’.
I soci verranno avvisati della votazione mediante mail inviate dal comitato Tecnico 30 giorni prima dell’inizio delle votazioni. Ciascun iscritto potrà candidarsi entro 10 giorni prima dell’inizio delle votazioni. Le votazioni dureranno tre giorni a partire dalle ore 00.01 del primo giorno e le 24.00 del terzo giorno. Durante suddetto periodo ciascun iscritto potrà modificare la propria preferenza.
Ogni Socio ORDINARIO ha diritto ad un solo voto e gli verrà richiesta la conferma della password ad ogni votazione.
Il voto è pubblico, non segreto. Terminata la votazione i risultati verranno resi immediatamente disponibili nell’apposita area del sito.
Le cariche elette virtualmente sono:
- Gli Alfieri dei corsi
- I vice Alfieri dei corsi
Aventi diritto al voto degli Alfieri e dei loro vice sono i soci regolarmente iscritti del singolo Corso ed in regola con il pagamento della quota associativa. Gli Alfieri dei Corsi saranno eletti tra i candidati del singolo corso. I vice Alfieri saranno i secondi in classifica.
La carica di Alfiere e di Vice Alfiere hanno durata di quattro anni.
Le cariche elette durante le assemblee elettive sono:
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Cassiere;
- Il Collegio dei Revisori dei conti;
- Il Collegio dei Probiviri.
Aventi diritto al voto di queste cariche sono esclusivamente gli Alfieri di Corso ed i soci FONDATORI. Potrà candidarsi qualsiasi socio iscritto ed in regola con il pagamento. Le candidature ai singoli incarichi saranno effettuabili nell'apposita area del sito. Il Presidente ed il Vice Presidente non potrà ricoprire anche l'incarico di Alfiere. Le suddette cariche hanno durata di quattro anni. La carica di Presidente non potrà essere ricoperta dallo stesso socio per più di un mandato consecutivo.
La prima carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Cassiere viene coperta dai soci fondatori fino alla prima elezione. 
3. I referenti tecnici (Furieri) dei corsi saranno nominati direttamente dai singoli alfieri o l’incarico potrà essere svolto dall’alfiere stesso. Costoro saranno il riferimento tecnico del singolo corso ovvero le persone alle quali gli iscritti potranno rivolgersi per quesiti o suggerimenti. I Furieri faranno da tramite tra gli iscritti eil Comitato Tecnico.
4. Il Comitato Tecnico ha il compito di individuare le piattaforme informatiche adatte o utili per l'Associazione; di svilupparne nuove (app, sezioni o funzioni interne al sito..); di informare ed aggiornare i Furieri sulle novità apportate. Il Comitato Tecnico sarà nominato dal presidente in carica il quale incaricherà i facenti parte tra i volontari in base alle loro capacità ed esperienza. Il presidente dovrà confermare almeno un terzo degli incaricati del Comitato Tecnico precedente.
5. Il rappresentante dei soci Onorari e dei soci Istruttori (unico per entrambe le categorie) verranno eletti nelle medesime modalità degli Alfieri.

 

ARTICOLO 11 – Assemblea dei soci
1. L’Assemblea è composta
- dagli Alfieri rappresentanti dei singoli corsi o in loro assenza dai Vice-Alfieri o un sostituto incaricato a mezza delega; gli Alfieri o i loro rappresentanti saranno portavoce di proposte iniziative o suggerimenti del proprio corso;
- il rappresentante dei soci onorari ed istruttori;
La presenza è aperta a tutti i soci effettivi in regola con i pagamenti che desiderino essere presenti ma senza diritto di intervento.
2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
3. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci effettivi. L’Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci oppure su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
4. L’Assemblea viene convocata mediante email spedita ai singoli soci e mediante avviso pubblicato nelle aree riservate del sito e affisso nella sede dell’Associazione almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea così da permetterne lo svolgimento. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli argomenti trattati.
5. L’Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell’Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci effettivi presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale.
6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di tre deleghe.
7. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci. Una copia virtuale dovrà essere messa on line entro 15 gg dalla conclusione di lavori.

 

ARTICOLO 12 – L’Assemblea Ordinaria
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
2. L’Assemblea ordinaria:
- Determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- Discute ed approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- Approva gli indirizzi generali ed i programmi di attività dell’Associazione predisposti del Consiglio Direttivo;
- Discute ed approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell’Associazione.

 

ARTICOLO 13 – L’Assemblea Straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli Alfieri dei corsi e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione.
2. L’Assemblea straordinaria:
- Modifica lo statuto dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei rappresentanti dei corsi (alfieri);
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. Il cambiamento della sede dell’Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

 

ARTICOLO 14 – La Segreteria (o Consiglio Direttivo)
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da otto membri di cui cinque eletti dall’Assemblea ordinaria, tra i soli Alfieri, due nominati d’ufficio che saranno, per diritto, i fondatori del ‘Gruppo Smalp’ ed un rappresentante della sezione A.N.A. di Aosta, per la durata di quattro anni con la possibilità di essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario ed il Cassiere tra i soci che si sono candidati per suddetti incarichi.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono essere prese con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi ed i consuntivi annuali;
- Predisporre il programma generale dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea ordinaria;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- Assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell’Associazione;
- Analizzare, accogliere o rigettare le proposte presentate dagli Alfieri;
- Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare, secondo quanto dispone l’art. 6 del presente Statuto, l’esclusione del socio;
- Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei Consiglieri, il Presidente deve convocare l’Assemblea ordinaria per la rielezione dell’intero Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 15 – Il Presidente dell’Associazione
1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dai rappresentanti dei Corsi AUC e ACS (Alfieri), il rappresentante dei soci Onorari e dei soci Istruttori, i soci Fondatori a maggioranza di voti. Possono candidarsi tutti gli iscritti all'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa. La candidatura potrà essere presentata in apposita area del sito nei 30 giorni prima dell’inizio delle votazioni. Ciascun iscritto potrà candidarsi entro 10 giorni prima dell’inizio delle votazioni. La candidatura dovrà essere convalidata da almeno 25 iscritti.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea ordinaria.
3. La carica di Presidente non potrà essere ricoperta dallo stesso socio per più di un mandato consecutivo.
4. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
5. Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
6. Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni

 

ARTICOLO 16 – Il Collegio dei Revisori dei conti
1. L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell’Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri. I revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 17 – Il Collegio dei Probiviri
1. L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra i non soci, i tre componenti del Collegio dei Probiviri, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
3. Se richiesto, il Collegio fornisce l’interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.
4. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 18 – Lo scioglimento dell’Associazione
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di ¾ dei soci. Il Patrimonio residuo dell’Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

 

ARTICOLO 19 – Discipline residuale
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

ASSOCIAZIONE GRUPPO SMALP
Documenti ANA
Pur non facendo parte dell'Associazione Nazionale Alpini invitiamo tutti coloro che hanno prestato servizio presso la SMALP ad iscriversi presso la propria Sezione. Riportiamo di seguito link al sito ufficiale dell'ANA (Statuto e modulistica) da scaricare, compilare e presentare in sede.

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